Il Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie all’art. 4 prevede che:
“7. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”.
L’articolo 125 comma 3 del Testo Unico Bancario (TUB) prevede che:
- I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina2.
La normativa prevede specifici obblighi da rispettare preventivamente in caso di segnalazioni negative nelle banche dati.
Quando ciò non accade, è possibile ottenere la cancellazione dei propri dati negativi.