Sistemi di informazione creditizia (SIC) – Mancato preavviso

FATTO
Il ricorrente, titolare di un finanziamento, lamenta una segnalazione nella banca dati di un
SIC contestandone l’illegittima iscrizione ab origine. Insoddisfatto dell’interlocuzione
intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al ricorso, egli si rivolge all’Arbitro per
vedere accolta la richiesta di cancellazione della predetta iscrizione pregiudizievole senza
peraltro chiedere alcun risarcimento di danni eventualmente subiti.
Il ricorrente si limita a far presente che ha appurato l’esistenza di segnalazioni negative a
proprio nome sui sistemi CRIF e CTC senza aver ricevuto il preavviso di segnalazione.
L’intermediario afferma che:
– il ricorrente non ha prodotto la visura relativa alle segnalazioni contestate;
– non opera segnalazioni nel sistema CTC;
– la prima segnalazione eseguita in CRIF risale a dicembre 2022;
– ha inviato numerosi solleciti di pagamento e preavvisi di segnalazione nel corso
dello svolgimento del rapporto contrattuale.
DIRITTO
La controversia ha per oggetto l’illegittima segnalazione nelle banche dati di alcuni SIC.
Decisione N. 9305 del 05 agosto 2024
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Preliminarmente, il Collegio osserva che il ricorrente formula la propria contestazione
anche con riguardo al sistema CTC ma, in sede di controdeduzioni, l’intermediario ha
rilevato di non partecipare a tale sistema, fornendone anche evidenza documentale.
L’esistenza della segnalazione in esame è pacifica: si tratta di segnalazione di tipo
negativo e, in particolare, di finanziamento non rimborsato (o con gravi morosità).
Al contrario di quanto eccepito dall’intermediario, la visura aggiornata al 31/03/2023,
relativa alle segnalazioni contestate è allegata al ricorso e prodotta da parte resistente. Si
registrano ritardi di pagamento a dicembre 2022 (2 rate) e gennaio 2023 (3 rate). Dai dati
aggiornati al 07/12/2023, si rilevano: ritardi di pagamento a marzo e giugno
(rispettivamente 5 e 7 rate); contenzioso a settembre (9 rate); sofferenza (11 rate) a
novembre.
Sotto il profilo formale, il preavviso per le segnalazioni nei SIC è condizione di legittimità
per le persone fisiche come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento
(decisione n. 4632 del 15/05/2023): “l’obbligo di preavviso di cui all’art. 4 comma 7 del
Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati
in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con
deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la Protezione Dati Personali, nonché
l’obbligo di preavviso di cui all’art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante
per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte
eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di
segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante
segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei
pagamenti. Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del
trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone
fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o
comunque di professionista”.
Il Collegio osserva che il preavviso è in atti e che, per l’assolvimento all’onere in esame,
l’intermediario ha utilizzato il sistema di spedizione ‘Posta Time ora’. Nelle
controdeduzioni, l’intermediario ha affermato che la prima segnalazione in CRIF risale a
dicembre 2022 e che ha inviato numerosi solleciti di pagamento e preavvisi di
segnalazione nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale. In realtà, dalla
documentazione in atti si evince che il primo sollecito di pagamento asseritamente inviato
risale a gennaio 2023 (facendo, infatti, riferimento anche alla rata insoluta con scadenza
04/01/2023) e che il primo preavviso di segnalazione è datato 5 aprile 2023: di
entrambi non vi è prova dell’avvenuta spedizione e recapito.
Ciò posto, il preavviso di segnalazione (indipendentemente dalla prova del suo effettivo
recapito), è 05/04/2023) e, quindi, successivo alle prime segnalazioni presenti in CRIF
relative a dicembre 2022; gennaio 2023; marzo 2023. Per le segnalazioni successive
(giugno, settembre e novembre 2023), l’intermediario dichiara di essersi avvalso per la
spedizione del servizio Poste Time ma, ancora una volta, in assenza di evidenze
probatorie.
Infine, non essendo mai avvenuta alcuna regolarizzazione dei ritardi di pagamento da
parte del cliente, non è neppure possibile desumere implicitamente l’avvenuta ricezione
dei solleciti di pagamento e dei preavvisi di segnalazione prodotti in atti dall’intermediario.
PER QUESTI MOTIVI
Decisione N. 9305 del 05 agosto 2024
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In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla
cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
Decisione N. 9305 de

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