L’intervento di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, sono state stabilite nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale ai sensi della legge n. 181/89, in sostituzione della disciplina attuativa recata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 16 gennaio 2020, n. 10088, come modificata dalla circolare direttoriale 26 maggio 2020, n. 153147.
Con circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 sono state fornite le indicazioni di dettaglio per l’applicazione della nuova disciplina e per la presentazione delle domande di agevolazione.
A chi si rivolge
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili, sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Cosa finanzia
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che:
- prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, progetti per la formazione del personale e, nel caso di programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con spese complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro; nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;
- comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato.
Come funziona
Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni sono affidati al Soggetto gestore Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, al quale vanno indirizzate le domande di accesso alle agevolazioni.